25/11/2021

Chiarimenti Co.Ge.A.P.S. sull'esenzione ECM per congedo maternità



Come dichiarato da Co.Ge.A.P.S. l’esenzione per congedo maternità da diritto alla riduzione dell'obbligo ECM nella misura di 2.0 crediti ECM ogni 15 giorni continuativi di sospensione totale dell'attività professionale. Il periodo di sospensione dell’attività professionale si riferisce a tutti i periodi previsti dalla legge (gravidanza a rischio, astensione obbligatoria, astensione facoltativa) ed è indipendente dallo status lavorativo. 

Inoltre, nel congedo maternità rientrano la maternità obbligatoria ed eventuale maternità a rischio (per un massimo di 6 mesi) oltre a periodi di interdizione prorogata per mansioni incompatibili con il puerperio, laddove applicabili ed effettivamente fruiti e nel congedo parentale rientra invece la maternità facoltativa (per un massimo di 6 mesi).

È da tenere presente che eventuali crediti maturati in regime di esenzione non saranno considerati ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio di riferimento e che esoneri ed esenzioni possono essere inseriti solo a partire dal 01/01/2014 (successivamente ad un periodo sperimentale o non attualmente rilevanti ai fini della Certificazione ECM).

Per l’inserimento delle richieste, a partire dal 01/06/2021, per l'iscritta che accede con SPID non sarà necessario allegare autocertificazione e documento di identità, in quanto lo SPID garantisce l’identità dell’utente. Con questa modalità Le basterà cliccare su "ESONERI ED ESENZIONI” e per inoltrare la richiesta di esenzione, una volta selezionata la motivazione utile, dovrà indicare il periodo completo di totale assenza (gg/mm/aaaa – gg/mm/aaaa).

Potendo procedere esclusivamente con l'utilizzo dell’identità digitale (SPID), l’inserimento sarà validante e verrà attribuita la riduzione di crediti ECM dall’obbligo formativo triennale, in linea con quanto indicato in precedenza.

Inoltre, vi è la possibilità come deliberato dalla Commissione nazionale per la formazione continua in data 17/06/2020 (clicca QUI per consultare) di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014–2016 solo se acquisiti entro il 31/12/2019, nella misura massima del cento per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente dal professionista che, per quanto stabilito dal D.L. del 16 Luglio 2020 n 76, potrà procedere esclusivamente con l'utilizzo dell’identità digitale (SPID) o CIE tramite questo link e nella sezione "partecipazioni ECM" > "spostamento crediti” nel triennio d’interesse, potrà selezionare il dettaglio “Sposta” posto alla destra della partecipazione che si intende spostare entro e non oltre la data del 31/12/2021 per sanare eventuali mancanze nel triennio 2014-2016. È altresì previsto nella stessa delibera, di acquisire crediti ECM con data chiusura evento fino al 31/12/2021 al fine di sanare eventuali mancanze nel triennio 2017-2019 appena concluso con la medesima procedura, senza ad oggi una data ultima per procedere, a differenza del triennio 2014-2016.

In ultimo, come previsto dalla normativa ed indicato sul portale Co.Ge.A.P.S. tramite alert, i crediti recuperati verranno spostati di competenza per l’intero valore della partecipazione e seguiranno le norme applicative del triennio in cui verranno destinati, e l’operazione di spostamento sarà irreversibile.