14/08/2022

Decreto conciliazione vita lavoro 2022 (DL 105/2022): le novità per il congedo di paternità e il congedo parentale



L’art. 2, comma 1 del DL 30 giugno 2022, n. 105, in vigore dal 13 agosto 2022, ha introdotto alcune novità normative in materia di congedo di paternità e congedo parentale, innovando la disciplina del Testo Unico sulla genitorialità, di cui al DL 26 marzo 2001, n.151:

- introduzione dell’istituto del “Congedo di paternità obbligatorio”;

- ridenominazione dell’ex “Congedo di paternità” in “Congedo di paternità alternativo” la cui disciplina è rimasta invariata;

- modifiche all’istituto del “Congedo parentale”.

Di seguito i dettagli di ciascun istituto:

A) CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO - (art. 27 bis del T.U.):

  • ha una durata di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa) e di 20 giorni lavorativi nel caso di parto plurimo;
  • deve essere fruito nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi alla nascita; è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del bambino;
  • è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  • si applica anche al padre adottivo o affidatario;
  • è un diritto autonomo e pertanto aggiuntivo al congedo di paternità alternativo di cui all’art. 28 del T.U. e al congedo di maternità;
  • è retribuito al 100%;
  • Il padre deve comunicare in forma scritta i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

B) CONGEDO DI PATERNITA’ ALTERNATIVO - (art. 28 del T.U.):

Spetta al padre per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

C) CONGEDO PARENTALE (art. 32 e 34 del T.U.):

La disciplina innovata prevede l’aumento:

  • da 10 a 11 mesi della durata complessiva del periodo di congedo qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio;
  • da 6 a 9 mesi (in totale tra i due genitori) del periodo di congedo parentale indennizzabile, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili dai genitori. Accanto a tre mesi indennizzabili e non trasferibili che spettano a ciascun genitore, si aggiunge, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta sempre un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione (nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi; l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile comporta la spettanza, per quest’ultimo, in via esclusiva, anche della fruizione del congedo indennizzato complessivamente riconoscibile ai due genitori).
    Sono dunque previsti nell’ambito dei periodi indennizzabili:
    - 3 mesi non trasferibili per ciascun genitore (3+3), di cui i primi 30 giorni fra entrambi i genitori retribuiti al 100% e i restanti al 30%;
    - 3 mesi trasferibili tra i genitori con un’indennità pari al 30% della retribuzione;
  • da 6 a 12 anni dell’età del bambino entro la quale il congedo è indennizzabile nelle misure sopraindicate;
  • da 6 a 12 il numero degli anni dell’ingresso del minore in famiglia entro i quali ai genitori adottivi e affidatari spetta l’indennità nelle misure sopraindicate (e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età);
  • da 8 a 12 anni dell’età del bambino entro la quale è dovuta l’indennità del 30% della retribuzione anche per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i periodi di congedo parentale non comportano la riduzione delle ferie e della tredicesima mensilità.

 

Per approfondire sull'argomento si invita alla lettura del DL sulla Gazzetta Ufficiale cliccando QUI.