Gentilissime Colleghe,
Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, (c.d. Decreto Semplificazioni) ha apportato importanti modifiche alla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha introdotto l'obbligatorietà della PEC per i professionisti iscritti in albi.
In particolare, l'art. 37 ha previsto l’introduzione di un comma 7 bis all'art. 16 Legge 2/2009 del seguente tenore: ”7-bis. Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio. L'omessa pubblicazione dell'elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell'obbligo di comunicare all'indice di cui all'articolo 6-bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l'elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell'ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi.";
Alla luce della nuova normativa, Ogni Professionista iscritto all’Albo avrà l'obbligo di comunicare la propria PEC all'Ordine (con pubblicazione sull'Albo). Poiché questo Ordine ha provveduto a dotare ciascun iscritto di indirizzo PEC, nei prossimi giorni si procederà a verificare che questo indirizzo sia attivo. Nel caso in cui si rilevassero indirizzi non attivi, l'Ordine – come imposto dalla legge - sarà costretto a diffidare l’iscritto ad adempiere entro il termine massimo di trenta giorni, e nel caso non vi provvedesse, sarà costretto ad adottare un provvedimento di sospensione dall'esercizio della professione fino a quando l’iscritto non comunicherà all’Ordine l’attivazione e la funzionalità della PEC.
Alla luce della stessa normativa, inoltre, Vi informiamo che l’Ordine ha obbligo di rendere accessibile l'elenco delle PEC sul proprio sito attraverso la libera consultazione dell'Albo e di istituire un elenco riservato, consultabile ad opera delle pubbliche amministrazioni prevede come previsto dal previsto dall'art. 16, comma 7, legge 2/2009 il quale dispone «Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata»;
Infine l’Ordine ha obbligo di comunicare al Registro INI-PEC istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il predetto elenco delle PEC obbligo come previsto dall'art. 6 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) il quale prevede che “1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. 2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. 2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies”.
Il Consiglio Direttivo